Una contribuente, dopo aver impugnato un avviso di accertamento fiscale fino in Cassazione, aderisce a una definizione agevolata. Sebbene non provi il pagamento integrale, la sua manifesta volontà di non proseguire il giudizio determina una sopravvenuta carenza di interesse. La Corte di Cassazione, con ordinanza 14867/2024, dichiara il ricorso inammissibile, compensa le spese e stabilisce che non è dovuto il doppio contributo unificato, poiché l'inammissibilità non era originaria.
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