La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di alcuni contribuenti contro l'ente previdenziale. Durante il giudizio, i ricorrenti avevano aderito alla definizione agevolata dei carichi fiscali (c.d. rottamazione-quater), un'azione che implica la rinuncia al contenzioso. Secondo la Corte, questa adesione determina una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, rendendo l'appello inammissibile, anche se il pagamento del debito non è stato ancora completato.
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