La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un ex coniuge che pretendeva la restituzione di somme prelevate dalla moglie da un conto corrente cointestato. Il ricorrente sosteneva di essere l'unico titolare dei fondi, ma i giudici hanno confermato che la cointestazione fa presumere la comproprietà al 50%. Poiché i prelievi erano destinati a bisogni familiari, spese mediche e mantenimento delle figlie, essi rientrano nei doveri di assistenza materiale previsti dal codice civile. La decisione ribadisce che, senza prove certe del superamento della presunzione di contitolarità, i prelievi effettuati in costanza di matrimonio per finalità familiari non sono rimborsabili.
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