Una società e un professionista hanno impugnato un avviso di liquidazione che applicava il principio di solidarietà passiva per l'imposta di registro su un'ordinanza di assegnazione somme. L'ordinanza, pur essendo un atto unico, riguardava due crediti distinti e separati, uno per la società e uno per il professionista. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che in presenza di disposizioni plurime e scindibili all'interno dello stesso atto, l'obbligazione tributaria è parziaria e non solidale. La solidarietà non può derivare dalla mera partecipazione al medesimo procedimento giudiziario, ma deve fondarsi su un rapporto giuridico-economico unitario.
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