La Corte di Cassazione affronta un caso di sequestro preventivo per reati di sfruttamento del lavoro. Il sequestro, inizialmente disposto contro alcuni indagati, era stato esteso dal Pubblico Ministero ai beni di una società cooperativa, ritenuta un mero 'schermo' per nascondere il patrimonio degli stessi. La società aveva impugnato il provvedimento, ma la sua richiesta era già stata respinta in sede di riesame. Con questa sentenza, la Cassazione dichiara inammissibile il nuovo ricorso, affermando un principio chiave sul sequestro a società schermo: una volta che il giudice del riesame ha confermato la riconducibilità dei beni agli indagati, ogni ulteriore impugnazione è preclusa, salvo la presenza di elementi completamente nuovi. Il sequestro sui beni della società diventa così definitivo.
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