In un caso riguardante lo scioglimento di una società di fatto, la Corte di Cassazione ha annullato la decisione della Corte d'Appello, la quale aveva erroneamente dichiarato inammissibile una domanda di accertamento per carenza di interesse ad agire. La Suprema Corte ha chiarito che l'interesse ad agire va valutato 'ex ante', cioè all'inizio del giudizio, e non può essere negato sulla base della successiva infondatezza nel merito di una domanda collegata, come quella di risarcimento danni. Questa valutazione preliminare è distinta e autonoma rispetto all'esito finale della controversia.
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