La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di alcuni avvisi di accertamento emessi nei confronti della Società Alfa e dei suoi soci per l'anno d'imposta 2008. L'Agenzia delle Entrate contestava l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti provenienti da una società cartiera. I contribuenti eccepivano la decadenza del potere impositivo, sostenendo che il raddoppio dei termini non potesse applicarsi in assenza di una tempestiva denuncia penale. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che, per gli atti notificati prima del 31 dicembre 2016, il raddoppio dei termini opera sulla base della semplice sussistenza astratta di un reato tributario. Non rileva, dunque, l'effettiva presentazione della denuncia o l'esito del processo penale, purché esistano seri indizi di reato al momento dell'accertamento.
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