La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32260/2024, ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria in un caso di presunte operazioni soggettivamente inesistenti. La Corte ha ribadito che l'onere della prova IVA spetta all'amministrazione, che deve dimostrare non solo la frode a monte ma anche la consapevolezza o conoscibilità della stessa da parte del cessionario. In assenza di prove sufficienti, il diritto alla detrazione IVA del contribuente in buona fede è salvo.
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