Un'azienda produttrice di materiali lapidei e il suo legale rappresentante hanno impugnato la sanzione della Provincia per il trasporto di rifiuti senza formulario. I ricorrenti sostenevano che la responsabilità fosse solo del trasportatore terzo e che i fanghi di segagione non fossero rifiuti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il produttore conserva sempre la responsabilità della corretta gestione dei rifiuti. Egli deve compilare e firmare il formulario insieme al trasportatore. Di conseguenza, in caso di trasporto di rifiuti senza formulario, il produttore risponde in concorso con il trasportatore per la violazione commessa. I fanghi, contenenti idrocarburi oltre i limiti di legge, sono stati confermati come rifiuti non recuperati. I ricorrenti sono stati condannati a pagare la sanzione e le spese di giudizio.
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