La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34771/2024, ha chiarito un punto cruciale sul patto di manleva in ambito fiscale. Un soggetto aveva stipulato un accordo per essere tenuto indenne da futuri oneri fiscali derivanti da un'operazione immobiliare. Successivamente, l'Amministrazione Finanziaria ha richiesto il pagamento di maggiori imposte. La Corte d'Appello aveva dichiarato nullo l'accordo. La Cassazione, pur dichiarando il ricorso inammissibile perché nel frattempo il debito fiscale era stato annullato, ha esaminato il caso per decidere sulle spese legali. Ha stabilito che il diritto del beneficiario di un patto di manleva sorge solo dopo aver effettivamente pagato il debito al terzo (in questo caso, l'Erario). Senza un esborso, non si può chiedere l'attivazione della garanzia.
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