Il Debitore, per estinguere un debito, vende la propria quota di un immobile al Creditore. Contestualmente, il Creditore firma un contratto preliminare per rivendere lo stesso bene al Figlio del Debitore, con pagamento rateale. I giudici di merito dichiarano la nullità di entrambi i contratti per violazione del divieto di patto commissorio, ravvisando un collegamento negoziale volto a costituire una garanzia illecita. La Corte di Cassazione conferma questa decisione, rigettando il ricorso del Creditore. La Suprema Corte ribadisce che il divieto di patto commissorio si applica a qualsiasi operazione che, al di là delle formule usate, realizzi il risultato pratico di costringere il debitore a cedere un bene in garanzia. Di conseguenza, i contratti restano nulli e le parti devono restituire quanto ricevuto.
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