Una complessa controversia agraria su un contratto di soccida giunge in Cassazione. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale per gravi vizi procedurali. La decisione sottolinea come l'errata interpretazione della motivazione della sentenza precedente e la violazione degli oneri di allegazione dei documenti impediscano alla Corte di esaminare il merito della questione, decretando di fatto la fine del processo per motivi formali. Viene inoltre chiarito che un ricorso incidentale tardivo perde efficacia se quello principale è inammissibile.
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