La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 60/2024, ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso in materia penale per la sua genericità. La decisione sottolinea come la mancanza di una puntuale enunciazione dei motivi di diritto e dei riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, come previsto dall'art. 581 c.p.p., impedisca al giudice di esercitare il proprio sindacato. L'esito è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, confermando la severità dei requisiti formali per l'accesso al giudizio di legittimità.
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