Un uomo, condannato per due episodi di furto aggravato in abitazione commessi insieme ad altri complici, ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione. L'imputato lamentava l'eccessiva severità della pena, sostenendo che i giudici non avessero considerato la sua collaborazione processuale e la sua ridotta capacità a delinquere. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la scelta della pena spetta al giudice di merito e non può essere modificata in Cassazione se la motivazione è logica e coerente. Nel caso specifico, la gravità dei fatti e la serialità dei furti giustificano la sanzione, mentre la collaborazione era già stata premiata con la concessione delle attenuanti generiche. L'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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