Un lavoratore ha impugnato il trasferimento del suo rapporto di lavoro, avvenuto a seguito di una cessione di ramo d'azienda, sostenendo la mancanza di autonomia del ramo ceduto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito. La Suprema Corte ha ribadito che la valutazione sull'esistenza dei requisiti di autonomia e preesistenza del ramo è un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, come nel caso di specie, dove era stata provata la cessione di un'entità economica organizzata e funzionale.
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