La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, confermando una condanna. I motivi del ricorso, relativi a prescrizione, cause di non punibilità e attenuanti, sono stati ritenuti generici, manifestamente infondati e volti a una non consentita rivalutazione dei fatti. La Corte ha ribadito che il suo ruolo è limitato al sindacato di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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