Il Tribunale di Sorveglianza ha confermato la proroga del regime di 41-bis per un esponente di spicco di un clan mafioso. Il detenuto ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo di essersi dissociato dal gruppo criminale e che il lungo tempo trascorso escludesse il pericolo di collegamenti esterni. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la proroga del regime di 41-bis richiede solo la verifica della capacità di mantenere contatti con l'organizzazione, non l'effettivo scambio di messaggi. Inoltre, la dissociazione non era ufficiale e la condotta carceraria del ricorrente era negativa, visti i numerosi provvedimenti disciplinari subiti. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la misura restrittiva, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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