Una dottoressa non completa il percorso di specializzazione medica e l'ente erogatore le chiede la restituzione della borsa di studio. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'obbligo di restituzione della borsa di studio specializzanda è legato unicamente al mancato svolgimento dell'attività lavorativa post-specializzazione, non al mancato conseguimento del titolo stesso. Pertanto, se la specializzazione non viene ottenuta, l'obbligo di restituzione non sorge, in base alla normativa applicabile all'epoca dei fatti.
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