Un debitore, garante di una società, ha svuotato il proprio patrimonio immobiliare trasferendo un appartamento prima alla figlia, poi alla nipote e infine alla moglie tramite tre vendite successive tra il 2006 e il 2008. La banca creditrice ha impugnato gli atti chiedendo la dichiarazione di inefficacia per simulazione contrattuale. La Corte d'Appello ha accolto la domanda, ritenendo i trasferimenti fittizi sulla base di indizi precisi: la stretta parentela, la rapidità dei passaggi davanti allo stesso notaio e le anomalie nei prezzi. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso delle acquirenti. I giudici hanno stabilito che la simulazione contrattuale può essere provata attraverso la valutazione complessiva di indizi gravi e concordanti, confermando la nullità dei trasferimenti e la vittoria della società creditrice.
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