Un Condominio e una società condomina hanno contestato l'esistenza di una servitù di passaggio veicolare su un'area cortilizia, chiedendo di inibire il transito a un'Azienda e altri soggetti. Il Tribunale aveva riconosciuto la servitù per destinazione del padre di famiglia. La Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, negando la servitù di passaggio, sia per destinazione del padre di famiglia che per usucapione, e ha vietato il transito. L'Azienda ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando errori di valutazione. La Corte di Cassazione, riconoscendo la complessità della vicenda e nuovi fatti, ha rinviato la causa a pubblica udienza per la sua particolare rilevanza.
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