Il caso riguarda il sequestro probatorio di quattrocento banconote facsimile da duecento euro, denaro contante, telefoni e un blocchetto di ricevute d'affitto, rinvenuti in possesso di un soggetto indagato per tentata truffa. La difesa ha contestato il provvedimento, sostenendo che le banconote fossero un falso grossolano e che mancasse il nesso con il reato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che per disporre il sequestro probatorio non serve la prova certa del reato, ma basta il "fumus", ossia il fondato sospetto di un collegamento tra i beni e l'illecito. Nel caso specifico, il confezionamento delle mazzette e i documenti falsi rappresentano indizi tipici di truffe legate a compravendite fittizie, giustificando pienamente la misura cautelare per svolgere ulteriori accertamenti tecnici.
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