Un'azienda alimentare denunciava un proprio manager per corruzione tra privati, accusandolo di aver canalizzato acquisti tramite una società schermo gestita dalla moglie, incassando indebite provvigioni. Il primo decreto di sequestro probatorio veniva annullato dal Tribunale del Riesame per totale mancanza di motivazione. Successivamente, il Pubblico Ministero emetteva un nuovo provvedimento sugli stessi beni, sanando il vizio motivazionale. I coniugi ricorrevano in Cassazione lamentando la violazione del divieto di secondo giudizio cautelare. La Suprema Corte ha rigettato i ricorsi, stabilendo che l'annullamento di un sequestro probatorio per vizi meramente formali o di motivazione non impedisce l'emissione di un nuovo decreto identico, purché motivato, senza necessità di nuovi elementi di prova. I ricorrenti sono stati condannati alle spese.
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