Un Amministratore ha impugnato il sequestro preventivo per bancarotta fraudolenta preferenziale di oltre 6 milioni di euro, disposto su somme di società del suo gruppo. Il sequestro era finalizzato alla confisca del profitto del reato, derivante da pagamenti preferenziali eseguiti da una società poi fallita verso altre del gruppo, in un periodo di insolvenza. La difesa contestava la sussistenza del reato, il rischio di dispersione del profitto e la pertinenza delle somme. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del sequestro. Ha ribadito che per la confisca diretta del denaro, profitto del reato, non serve la "fisica identità" delle somme, ma l'effettivo accrescimento patrimoniale illecito.
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