Un individuo ha presentato ricorso contro un sequestro preventivo di beni, che includeva sia le sue società che i suoi beni personali, disposto per presunti reati legati a un'associazione criminale transnazionale. L'Indagato contestava vizi procedurali, come la tardiva trasmissione degli atti e l'inutilizzabilità di prove digitali, oltre a difetti di motivazione sul fumus commissi delicti (la probabile esistenza del reato) e sul calcolo del valore sequestrato. Ha anche impugnato il sequestro di beni di una società estera, sostenendo di non averne diretto interesse. La Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso sequestro. Ha stabilito che i termini per la trasmissione degli atti non sono perentori e che l'Indagato non ha dimostrato l'effettiva inutilizzabilità delle prove né il suo interesse diretto a contestare il sequestro della società estera, anche per mancanza di una procura speciale del difensore.
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