La Corte di Cassazione chiarisce che l'azione revocatoria non ha un effetto traslativo della proprietà, ma serve a reintegrare la garanzia patrimoniale per i creditori. Di conseguenza, il fallimento non subentra automaticamente nei contratti, come una locazione, stipulati dal soggetto il cui acquisto è stato revocato. Una società finanziaria si è vista negare il pagamento di canoni di locazione in prededuzione dal fallimento, poiché il contratto era stato firmato con l'acquirente di un'azienda, il cui acquisto è stato poi reso inefficace tramite azione revocatoria.
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