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Sequestro Di Dispositivi Informatici

7 provvedimenti applicano questo termine

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Sequestro di dispositivi informatici: la restituzione non ferma il ricorso
L'Azienda ha subito un sequestro di dispositivi informatici e documenti durante un'indagine penale. La Procura ha eseguito la copia forense dei dati contenuti nei computer e telefoni, restituendo successivamente i soli supporti fisici. L'Azienda ha impugnato il sequestro davanti al Tribunale del Riesame, lamentando la violazione della privacy e la mancanza di motivazione sull'acquisizione integrale dei dati. Il Tribunale ha annullato il decreto di sequestro. La Procura ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo la mancanza di interesse dell'Azienda a ricorrere dopo la restituzione degli apparecchi. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura, stabilendo che il sequestro di dispositivi informatici incide sul patrimonio informativo dell'azienda. Pertanto, la restituzione dei supporti fisici non cancella l'interesse a contestare la copia dei dati riservati.
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Sequestro di dispositivi informatici: la restituzione non basta
Il Pubblico Ministero ha disposto il sequestro di dispositivi informatici (smartphone e tablet) nell'ambito di un'indagine penale. Le autorità hanno successivamente restituito gli apparecchi fisici all'utilizzatore, ma hanno trattenuto la copia forense dei dati estratti. L'Utente del Dispositivo ha chiesto il riesame del provvedimento per tutelare la propria riservatezza. Il Tribunale ha annullato il sequestro per difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità. Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la restituzione dei telefoni escludesse un interesse concreto dell'utente a impugnare il sequestro. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. La Suprema Corte ha stabilito che chi utilizza strumenti personali come smartphone conserva un interesse attuale e concreto a contestare la trattenuta dei dati estratti, a tutela della propria riservatezza e del proprio patrimonio informativo.
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Sequestro di dispositivi informatici: no al PIN, sì all’analisi
L'Indagato ha proposto ricorso in Cassazione contro il decreto che disponeva il sequestro di documenti e smartphone nell'ambito di un'indagine per riciclaggio e spaccio. La difesa lamentava la mancanza di indizi e la sproporzione nella ricerca dei dati digitali. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il sequestro di dispositivi informatici è legittimo anche con un'estrazione ampia di dati se l'indagato rifiuta di collaborare, ad esempio non fornendo le password di accesso o tentando di nascondere il cellulare. Chi ostacola le indagini non può lamentare la durata o la vastità dell'analisi dei dispositivi. L'Indagato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Sequestro di dispositivi informatici: limiti e regole valide
L'indagato ha impugnato il decreto con cui la Procura ha disposto il sequestro di dispositivi informatici durante una perquisizione per traffico di stupefacenti. La difesa lamentava l'acquisizione indiscriminata di tutti i dati digitali, l'assenza di criteri stringenti di cernita sul posto e la mancata prefissazione di un termine temporale per la selezione e restituzione dei file estranei. Il Tribunale del Riesame ha respinto l'istanza e la Corte di Cassazione ha confermato la decisione. I giudici hanno stabilito che l'apprensione iniziale massiva è lecita se giustificata dalla complessità tecnica dell'estrazione immediata e se il pubblico ministero ha indicato preventivamente parole chiave e criteri di ricerca idonei a proteggere la riservatezza, affidando la selezione successiva a periti tecnici qualificati.
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Sequestro di dispositivi informatici: restituzione o copia?
Il Tribunale del riesame confermava il sequestro di dispositivi informatici e documenti contabili di varie società, nell'ambito di indagini per reati tributari a carico de L'Indagato. Quest'ultimo proponeva ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Per i beni societari, L'Indagato non era legittimato ad agire non avendo partecipato come legale rappresentante. Per i propri dispositivi personali (un computer e due cellulari), già restituiti previa estrazione di copia forense, la Corte ha stabilito che manca l'interesse al riesame se non viene dimostrato un pregiudizio concreto alla riservatezza dei dati personali, non bastando una generica contestazione. L'Indagato perde il ricorso ed è condannato alle spese e alla sanzione pecuniaria.
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Dati copiati e sequestro di dispositivi informatici confermato
La Procura indaga un soggetto per truffa aggravata ai danni dello Stato, legata a finte agevolazioni fiscali per lavori edilizi. Durante le indagini, le autorità dispongono il sequestro di dispositivi informatici dell'indagato per copiare tutti i dati. La difesa chiede di annullare il sequestro, lamentando il mancato rinvio dell'udienza per preparare la difesa e l'assenza di criteri per filtrare i dati copiati. Il Tribunale respinge la richiesta. L'Indagato fa ricorso in Cassazione. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici spiegano che il diritto di difesa era garantito dalla presenza di due avvocati. Inoltre, la contestazione sui criteri di selezione dei dati non era stata sollevata nel modo corretto durante la fase precedente. L'Indagato perde la causa, il sequestro rimane valido e deve pagare le spese processuali più una sanzione di tremila euro.
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Privacy contro indagini: il sequestro di dispositivi informatici
La Suprema Corte conferma la legittimità del sequestro di dispositivi informatici nell'ambito di un'indagine per associazione a delinquere. La difesa contestava l'acquisizione indiscriminata di dati personali e l'eccessiva durata del vincolo sui device. I giudici chiariscono che l'apprensione fisica dell'intero contenitore hardware risulta indispensabile per estrarre i dati utili. Questa procedura garantisce la corretta catena di custodia a tutela dello stesso indagato. Il tempo necessario per la copia forense appare giustificato dalla complessità delle operazioni e dalla mole di informazioni. Il ricorso viene rigettato, ribadendo che il diritto alla privacy cede il passo alle indagini quando il decreto indica precisi criteri di selezione dei dati.
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