Un Cittadino aveva patteggiato una pena per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Successivamente, ha presentato un ricorso per cassazione, contestando la motivazione della sentenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il suo ricorso inammissibile. Questo perché, per le sentenze di patteggiamento, la legge limita strettamente i motivi di ricorso. I vizi di motivazione non rientrano tra questi. Il Cittadino ha quindi perso il ricorso e dovrà pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende. La decisione sottolinea i limiti del ricorso inammissibile dopo un patteggiamento.
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