La Corte di Cassazione dichiara un ricorso patteggiamento inammissibile poiché i motivi addotti, relativi all'adeguatezza della motivazione, non rientrano tra quelli tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La decisione conferma che l'impugnazione di una sentenza di applicazione della pena è possibile solo per vizi specifici, quali problemi nel consenso, erronea qualificazione giuridica, illegalità della pena o difetto di correlazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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