La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un detenuto contro il provvedimento che dichiarava inammissibile la sua richiesta di un nuovo beneficio penitenziario. La decisione si basa sulla norma che impone una preclusione benefici penitenziari di tre anni a seguito della revoca di una misura precedente (nel caso specifico, la semilibertà). La Corte ha stabilito che tale preclusione non è incostituzionale, neanche alla luce della Riforma Cartabia, e che la valutazione negativa del comportamento del condannato, che aveva portato alla revoca, rimane valida anche se il procedimento penale collegato è stato archiviato.
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