Una società di trasporti ha richiesto il credito d'imposta sul gasolio commerciale per i suoi veicoli Euro 2, sui quali aveva installato filtri antiparticolato (FAP). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'installazione del filtro non modifica la categoria di omologazione del veicolo, che resta l'unico criterio valido per accedere all'agevolazione fiscale. La normativa nazionale, che limita il beneficio, non è in contrasto con le direttive europee.
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