Una società di costruzioni si opponeva a un decreto ingiuntivo per il pagamento del nolo a caldo di un escavatore. La Corte d'Appello confermava la condanna al pagamento di oltre 33.000 euro, valorizzando una lettera della debitrice come ammissione del debito. In Cassazione, la società lamentava la violazione delle regole sulle prove e sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo cercato di dimostrare il pagamento solo in appello tramite assegni. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: la lettera costituiva una chiara ammissione del debito e la contestazione del pagamento tramite assegni rappresentava un'eccezione nuova, non proponibile per la prima volta in appello. Vince la società creditrice, che ottiene la conferma del pagamento e il rimborso delle spese legali.
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