L'Amministratore di una società, condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la ricostruzione dei fatti. Durante il giudizio di legittimità, la Suprema Corte ha rilevato il decorso del termine massimo di prescrizione dei reati, pari a dodici anni e sei mesi dalla dichiarazione di fallimento. Poiché il ricorso non era manifestamente infondato, i giudici hanno applicato il principio dell'immediata declaratoria delle cause di estinzione del reato. Non emergendo dagli atti un'evidente prova di innocenza che imponesse il proscioglimento nel merito, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, dichiarando i reati estinti per prescrizione. L'Amministratore ottiene così l'annullamento della condanna e delle relative pene.
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