La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a carico di un ex amministratore. L'imputato sosteneva di non essere responsabile dei fatti poiché, al momento del dissesto, era stato nominato un liquidatore formale e la sede sociale era stata trasferita. Tuttavia, le indagini hanno dimostrato che il liquidatore agiva come mero prestanome, operando sotto le direttive dell'imputato per un compenso minimo. La Corte ha stabilito che la responsabilità penale ricade sul gestore effettivo che mantiene il controllo dei beni e della contabilità, indipendentemente dalle cariche formali. La mancata consegna dei libri contabili al curatore ha ulteriormente aggravato la posizione dell'imputato, rendendo legittima la condanna nonostante i tentativi di difesa basati sulla cessazione formale della carica.
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