Una società ha registrato un contratto di locazione in forma di scrittura privata non autenticata presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate scelto liberamente. In seguito, quel medesimo ufficio ha notificato un avviso di liquidazione per una maggiore imposta di registro. La società ha impugnato l'atto sostenendo l'incompetenza territoriale dell'ufficio, ritenendo competente quello relativo al proprio domicilio fiscale. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'ufficio finanziario. I giudici hanno chiarito che, per l'imposta di registro su scritture private non autenticate, la competenza spetta all'ufficio presso cui le parti hanno liberamente eseguito la registrazione. Il domicilio fiscale del contribuente rileva invece solo per le imposte dirette. La decisione che dichiarava nullo l'atto è stata quindi annullata.
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