La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37523/2024, ha respinto il ricorso di un detenuto, negando l'accesso all'affidamento in prova terapeutico. La Corte ha stabilito che, in presenza di un reato ostativo nel cumulo di pene e con un residuo superiore a quattro anni, non è possibile applicare lo "scioglimento virtuale del cumulo". Questa operazione, che consentirebbe di considerare già scontata la pena per il reato ostativo, è esclusa dal testo specifico dell'art. 94 D.P.R. 309/1990. Anche la richiesta di detenzione domiciliare per motivi di salute è stata respinta per mancanza di prove sulla incompatibilità con il regime carcerario.
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