Una contribuente ha impugnato avvisi di accertamento e sanzioni relativi agli anni 2008 e 2009. Dopo una decisione parzialmente sfavorevole in appello, la parte ha proposto ricorso in Cassazione. Durante la pendenza del giudizio di legittimità, la ricorrente ha aderito alla Rottamazione quater (Legge n. 197/2022), provvedendo al pagamento delle somme dovute. La Suprema Corte, preso atto del perfezionamento della definizione agevolata e della mancanza di opposizione dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo la compensazione delle spese di lite.
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