Un Ricorrente è stato condannato per guida in stato di ebbrezza. Ha contestato la sentenza, sostenendo la **nullità notifica penale** dell'avviso di conclusione delle indagini. Il Ricorrente affermava che l'autorità giudiziaria lo aveva dichiarato irreperibile, notificando l'atto al difensore d'ufficio, nonostante lui fosse residente in Italia. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che l'autorità giudiziaria aveva correttamente disposto le ricerche e, non avendolo trovato, aveva emesso il decreto di irreperibilità. Non esiste un obbligo di notificare in modo diverso se la persona risulta irreperibile di fatto. Il Ricorrente ha perso e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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