La Corte di Cassazione ha annullato il licenziamento di un casellante autostradale che aveva volontariamente interrotto il servizio per 55 minuti. La Corte ha stabilito che, per configurare un licenziamento per vantaggio personale, il "vantaggio" deve essere un fine ulteriore e distinto dalla semplice inosservanza delle regole, come la pausa dal lavoro. La mera inoperosità, essendo una conseguenza diretta della condotta, non integra la fattispecie prevista dal CCNL per la sanzione espulsiva, che richiede un dolo specifico.
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