La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di patteggiamento per il reato di lesioni personali stradali aggravate (art. 590-bis, comma 2, c.p.), la revoca della patente di guida è una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria e non può essere omessa dal giudice, né può formare oggetto di accordo tra le parti. La Corte ha annullato la sentenza di un Tribunale che aveva applicato la pena patteggiata senza disporre la revoca, chiarendo che tale sanzione consegue di diritto alla pronuncia e deve essere applicata d'ufficio.
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