Un automobilista, con un precedente per guida in stato di ebbrezza, si rifiuta di sottoporsi all'alcoltest. Il Tribunale applica la revoca della patente per recidiva, considerando il rifiuto come una ripetizione del reato precedente. La Corte di Cassazione interviene e annulla la decisione. I giudici supremi chiariscono che la guida in stato di ebbrezza e il rifiuto di sottoporsi all'accertamento sono due reati distinti e autonomi. Di conseguenza, non si può configurare la recidiva per il 'medesimo reato'. La sanzione corretta non è la revoca, ma la semplice sospensione della patente. La Corte ha quindi annullato la revoca della patente per recidiva, stabilendo un principio fondamentale sulla distinzione tra le due infrazioni.
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