La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di ricettazione a carico di due soggetti, dichiarando i loro ricorsi inammissibili. Il primo ricorrente contestava l'utilizzabilità di dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, ma la Corte ha rilevato che la responsabilità penale poggiava sulla prova oggettiva del possesso dei beni e dei relativi documenti. Il secondo ricorrente ha tentato di contestare il trattamento sanzionatorio solo in sede di legittimità, violando il principio della catena devolutiva, non avendo sollevato tale doglianza in grado di appello.
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