Un dipendente pubblico, retrocesso dopo l'annullamento della procedura di progressione di carriera da parte del giudice amministrativo, ha citato l'ente datore di lavoro dinanzi al giudice ordinario. Il dipendente non ha contestato l'annullamento, ma ha invocato una legge speciale di "sanatoria" che, a suo dire, gli garantiva il diritto a mantenere l'inquadramento superiore. La Corte di Cassazione ha risolto il conflitto di giurisdizione, stabilendo che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. La motivazione si fonda sul fatto che il lavoratore fa valere un diritto soggettivo derivante dalla legge e dal contratto collettivo, e non un interesse legittimo avverso un atto di potere della pubblica amministrazione.
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