La Corte di Cassazione, con la sentenza 5644/2025, stabilisce che la costituzione in giudizio via posta dinanzi al Giudice di Pace, sebbene irregolare, è valida se l'atto raggiunge la cancelleria. Questo principio sana il vizio procedurale, rendendo efficace il deposito dalla data di ricezione. La Corte ha inoltre ribadito che l'onere di provare la tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo non comporta una sanzione di improcedibilità e la prova può emergere da qualsiasi atto del processo.
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