Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento sostenendo la nullità della notifica e un difetto di motivazione, poiché un allegato menzionato non era stato unito all'atto. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la notifica tramite raccomandata diretta è legittima e che la motivazione dell'atto impositivo è valida anche senza allegare documenti il cui contenuto è descritto nell'atto stesso e già noto al contribuente, come i dati provenienti da pubblici registri.
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