Una società contribuente procedeva alla rivalutazione dei beni d'impresa e al successivo affrancamento del saldo di rivalutazione. Per prudenza, calcolava l'imposta sostitutiva sulla base imponibile al lordo dell'imposta già versata per la rivalutazione. Successivamente, richiedeva il rimborso della differenza all'Amministrazione Finanziaria, ritenendo che la base imponibile dovesse essere calcolata al netto. Di fronte al silenzio rifiuto dell'ente, la società proponeva ricorso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ufficio tributario, stabilendo che la base imponibile per l'affrancamento del saldo di rivalutazione deve essere calcolata al netto dell'imposta sostitutiva già pagata per la rivalutazione stessa. L'imponibile al lordo rileva solo in caso di effettiva distribuzione della riserva ai soci, circostanza non verificatasi nel caso di specie. Di conseguenza, la società contribuente ha diritto al rimborso richiesto.
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