Il Lavoratore ha impugnato il licenziamento inflitto dall'Azienda. La Corte d'Appello ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento ordinando la reintegrazione e il risarcimento. Il Lavoratore ha fatto ricorso in Cassazione contestando il calcolo della retribuzione globale di fatto, chiedendo di includere benefit aziendali (auto, telefono, pc) e altre voci. La Cassazione ha rigettato queste richieste poiché formulate in modo generico o tardivo, ribadendo che i documenti non integrano domande imprecise. Tuttavia, la Corte ha accolto il ricorso per la mancata concessione di rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme dovute. Di conseguenza, l'Azienda è stata condannata a pagare questi accessori, mentre la base di calcolo del risarcimento è rimasta invariata.
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