La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un cittadino straniero contro la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, che lo aveva condannato per violazione della legge sulle armi. Il ricorrente lamentava l'utilizzo di sue precedenti dichiarazioni, asseritamente estorte, e contestava la ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato. La Suprema Corte ha chiarito che il primo motivo è generico, non confrontandosi con la motivazione dei giudici di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile poiché mirava a ottenere una inammissibile rivalutazione delle prove in Cassazione, attività preclusa al giudice di legittimità, il cui compito è limitato al controllo della coerenza logica della decisione impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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