La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un condannato che chiedeva l'applicazione retroattiva della riduzione di un sesto della pena introdotta dalla Riforma Cartabia (art. 442, comma 2-bis, c.p.p.). La Suprema Corte ha stabilito che tale beneficio, pur avendo natura sostanziale, trova un limite invalicabile nel giudicato. Poiché la sentenza di condanna era divenuta irrevocabile nel 2019, ben prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, lo sconto di pena non può essere concesso in sede esecutiva.
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