Il Lavoratore, condannato per piccolo spaccio di cocaina, si vede negare la sospensione condizionale della pena dalla Corte d'appello, che motiva il diniego basandosi esclusivamente sulle sue difficoltà economiche come spinta a delinquere. La difesa ricorre in Cassazione evidenziando che l'imputato ha un solo vecchio precedente e ha recentemente firmato un regolare contratto di lavoro subordinato per superare la crisi economica. La Suprema Corte accoglie il ricorso, stabilendo che negare la sospensione condizionale della pena basandosi solo sul reddito, ignorando l'assunzione lavorativa e la quasi incensuratezza, costituisce una motivazione apparente. La sentenza viene annullata limitatamente a questo beneficio, con rinvio per un nuovo giudizio.
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