Una società editrice ha applicato un condono fiscale, previsto per le zone colpite da un sisma, versando solo il 10% delle ritenute fiscali operate sulle buste paga dei dipendenti. I lavoratori hanno chiesto la restituzione del restante 90%, sostenendo che tale somma fosse parte della loro retribuzione. La Corte di Cassazione ha dato loro ragione, stabilendo che il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, non può trattenere per sé somme che, pur prelevate dalla retribuzione, non sono state versate all'erario a causa del condono. Il diritto alla restituzione sorge con il perfezionamento del condono e l'azione va proposta contro il datore di lavoro davanti al giudice del lavoro.
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